PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla Irpina).

      1. È istituito, d'intesa con la regione Campania, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, il Parco nazionale geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla Irpina, di seguito denominato «Parco nazionale».
      2. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nazionale coincidono, in via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con i territori comunali di Tufo e Altavilla Irpina.
      3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la regione Campania e sentiti gli enti locali interessati, provvede, in via definitiva, con proprio decreto, alla delimitazione, alla zonizzazione e alle misure di salvaguardia del territorio del Parco nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. L'Ente Parco nazionale ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      5. All'Ente Parco nazionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Conseguentemente, alla tabella, parte IV, allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ente Parco nazionale geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla Irpina».
      6. La pianta organica dell'Ente Parco nazionale è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente,

 

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in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Finalità e attività del Parco nazionale).

      1. L'istituzione e la gestione del Parco nazionale perseguono armonicamente i seguenti obiettivi:

          a) conservazione delle testimonianze storiche e culturali dell'attività mineraria;

          b) tutela dei siti di interesse geologico, naturalistico, paesaggistico, archeologico e storico;

          c) creazione di nuove opportunità di sviluppo economico e sociale e di nuova occupazione.

      2. Sono funzionali agli obiettivi di cui al comma 1, tra le altre, le seguenti attività:

          a) ripristino e riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività minerarie dismesse;

          b) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici e, in generale, interventi di difesa del suolo per assicurare un corretto regime delle acque;

          c) protezione e conservazione dei siti geologici più rappresentativi con le connesse peculiarità paleontologiche, giacimentologiche, mineralogiche, idrogeologiche e geomorfologiche;

          d) protezione e conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni botaniche e forestali, di biotopi ed endemismi di processi naturali ed equilibri ecologici, di monumenti naturali e, in generale, di siti e di habitat di rilevante interesse;

          e) protezione e recupero dei valori archeologici, artistici, storico-culturali, architettonici e delle attività minerarie tradizionali;

 

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          f) riconversione del modello di sviluppo dei territori interessati da attività minerarie dismesse verso nuove attività turistico-alberghiere e di piccola e media impresa, ad alto tasso di occupazione;

          g) interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici dei paesi minerari, con particolare attenzione al restauro dei monumenti e alle emergenze di rilevante valore storico e architettonico, collegati alla cultura, alla storia e alle tradizioni religiose ed etnoantropologiche del ciclo dello zolfo in Irpinia.

      3. Il patrimonio immobiliare delle attività minerarie dismesse può essere riutilizzato per nuove attività di carattere economico e sociale nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle finalità generali del Parco nazionale. Le infrastrutture necessarie per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali sono realizzate in coerenza con le finalità generali del Parco nazionale.
      4. Il Parco nazionale svolge direttamente o in collaborazione con altri soggetti le attività di cui al comma 2, nel rispetto e in conformità delle norme vigenti nelle rispettive materie.

Art. 3.
(Organi dell'Ente Parco nazionale).

      1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale, come definiti dagli articoli 9 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco nazionale.

      2. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale individua all'interno del proprio territorio la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi

 

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dalla data della costituzione del medesimo consiglio.
      3. L'Ente Parco nazionale può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Campania, dalle province e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4.
(Finanziamenti).

      1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco nazionale, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi della regione Campania e degli enti pubblici;

          c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

          d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          e) eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) i proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme regolamentari stabilite dell'Ente Parco nazionale;

          i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco nazionale.

 

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      2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.
(Convenzioni e promozioni).

      1. L'Ente Parco nazionale può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Campania per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.
      2. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale, l'Ente Parco nazionale può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'organizzazione e per il primo funzionamento del Parco nazionale è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008. Per il funzionamento del Parco nazionale negli anni successivi si provvede nei limiti del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e delle entrate dell'Ente Parco nazionale individuate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Disposizioni finali).

      1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.